Art. 2.
(Modalità di ripartizione del Fondo).

      1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è ripartito tra le regioni e le province autonome

 

Pag. 4

di Trento e di Bolzano. Alla ripartizione del Fondo si provvede, entro il 28 febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano.
      2. Sono ammesse al finanziamento dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, le organizzazioni, pubbliche o private, che dispongono sul territorio regionale di sedi, di personale e di ogni altra struttura idonea congruente con gli obiettivi della ricerca stessa.